Spesso mi viene chiesto se dopo tre lettere di richiamo il datore di lavoro possa licenziare legittimamente il lavoratore e quando rispondo che non è così mi pare che la gente fatichi a credermi per quanto è radicata questa idea nelle loro menti. Non è così per davvero! Se arrivo in ritardo per qualche minuto per tre volte non arò certo licenziato, e non c'è legge che tenga, è il buon senso a dircelo, sempre che non siate piloti di aereo. Tralasciando facili battute e ragionamenti fin troppo semplicistici, la questione merita alcune precisazioni. I contratti collettivi che vengono applicati al rapporto di lavoro (se richiamati nel contratto di assunzione) determinano le sanzioni applicabili al lavoratore nel caso in cui lo stesso commetta un illecito, e queste sono il richiamo verbale, il richiamo scritto, la multa, la sospensione ed infine il licenziamento. E' il contratto collettivo che prevede quanto grave sia un determinato comportamento tenuto dal lavoratore e che sanzione, di conseguenza, applicare. Sbaglio qualcosa (per esempio non rispetto un determinato protocollo stabilito, ad esempio, per la sicurezza o nei rapporti con la clientela) o arrivo in ritardo? Richiamo scritto. Picchio il mio datore di lavoro? Sarò licenziato. Fino a qui pochi dubbi. Ma se iniziassi ad arrivare in ritardo più volte rischierei solamente una serie infinita di richiami senza ulteriori sanzioni? No, i contratti collettivi normalmente prevedono che in caso di ripetizione (o meglio, recidiva) dei comportamenti che fanno scattare la sanzione del richiamo scritto, si applicherà la più grave sanzione della multa (corrispondente, per esempio, alla retribuzione di 4 ore di lavoro), ma NON al licenziamento.
Nel settore metalmeccanico-artigiano, il ritardo ingiustificato viene sanzionato con la multa. Si può esser licenziati per esser arrivati in ritardo più volte? Si, ma solo nel caso in cui i ritardi ingiustificati siano 5 nel corso di un anno. Se i ritardi sono 3 si rischia la sospensione dal lavoro (e dalla retribuzione) per un massimo di dieci giorni. Ma quindi quando può essere intimato il licenziamento per recidiva? Ebbene, continuando ad utilizzare l'esempio dei dipendenti nel settore metalmeccanico-artigiano, possiamo affermare che il licenziamento scatterà dopo aver tenuto per cinque volte nell'arco di un anno un comportamento illecito che comporti la sanzione della multa ovvero dopo la terza volta che sia compiuto un illecito che comporti la sanzione della sospensione (per esempio, dopo essersi presentati per la tre volte ubriachi a lavoro). Per cui alla terza lettera di richiamo si rischia il licenziamento? No, ma lo si rischia dopo essersi presi cinque multe o tre sospensioni nell'arco di 365 giorni (se per esempio arrivassi ubriaco a lavoro due volte nel gennaio 2018 ed una terza nel febbraio 2019 non mi potrebbero licenziare legittimamente perché i fatti contestati non sarebbero ricompresi in 365 giorni). Questa la regola stabilita nella maggior parte dei contratti collettivi, ma è sempre così? Mi spiego, se arrivassi in ritardo a lavoro di alcune ore per cinque volte in un anno sarei giustamente licenziato, ma se il mio ritardo fosse di qualche minuto anziché di qualche ora? Sarebbe giusto il licenziamento? Sarebbe PROPORZIONATO alle mie inadempienze? Direi di no. Deve essere rispettato il principio di proporzionalità tra fatto compiuto e sanzione irrogata, e sebbene piccoli e ripetuti ritardi potranno comportare multe e sospensioni dal lavoro e dalla retribuzione, ritengo che gli stessi non potrebbero condurre al licenziamento. In ogni caso è sempre bene leggere il contratto collettivo applicato al proprio rapporto di lavoro e magari richiedere un consiglio a qualche esperto. Polesella, 23.01.2018 Dott. Riccardo Giroldini |