Vediamo quali sono:
Ma vediamo un'ulteriore possibilità offerta alla coppia, la quale potrà decidere, con l'ausilio di un avvocato o di un notaio, di sottoscrivere un contratto di convivenza. Tali contratti non sono altro che accordi scritti con cui i conviventi possono definire con precisione le regole del proprio assetto patrimoniale, a cominciare dal regime (di comunione o separazione dei beni). Mille sono le sfaccettature che potrebbe assumere il contratto in relazione alle specifiche esigenze della coppia. Sarà possibile stabilire:
Si specifica, infine, che le parti potranno modificare nonché risolvere il contratto di convivenza in qualsiasi momento, purché, ovviamente, in accordo fra loro. In conclusione questa nuova legge rappresenta una buona novità per tutte le coppie "di fatto" le quali ora potranno usufruire, per tutelare se stessi ed il loro rapporto (ed anche eventuali figli), dei suddetti diritti e della possibilità di regolare i loro rapporti patrimoniali. 12.05.2016 Dott. Riccardo Giroldini
Lasciare un lavoro al giorno d'oggi è molto difficile, ma è anche vero che non si può vivere senza soldi: che fare quindi?
Certamente la scelta è personale e varia da caso a caso, quella che si va ora descrivendo è una delle possibili strade. Ebbene, gli obiettivi a cui bisogna puntare nel momento in cui ci si decide a dimettersi sono certamente due: 1) l'indennità di disoccupazione da parte dell'INPS (quella che ora si chiama N.A.S.P.I.: acronimo per Nuova Assicurazione Sociale Per l'Impiego); 2) il recupero del credito. Procediamo con ordine; la legge è chiara: la NASPI spetta a tutti i lavoratori i quali perdono involontariamente il proprio posto di lavoro. Questo significa che tutti quei lavoratori che verranno licenziati (anche per giusta causa) e quelli a cui terminerà il contratto a tempo determinato, avranno facile accesso a tale prestazione, mentre, al contrario, chi presenterà domanda per l'accesso alla prestazione di disoccupazione dopo essersi dimesso volontariamente, riceverà dall'INPS solamente una lettera contenente il rigetto della domanda. E' dunque impossibile dimettersi ed ottenere la disoccupazione? Assolutamente no. Bisogna distinguere le dimissioni volontarie da quelle involontarie, ovvero non riconducibili ad una libera scelta del lavoratore: in parole povere, dimissioni causate da certi "comportamenti" (o inadempimenti) del datore di lavoro, come, per esempio, l'omesso pagamento della retribuzione. Non in tutti i casi, però, si potrà vantare una "giusta causa" di dimissioni: l'inadempimento del datore di lavoro deve essere grave. Non basterà, quindi, il ritardo nel pagamento di una sola mensilità: tendenzialmente, due sono sufficienti. Dunque che fare nel momento in cui il datore non mi ha versato (almeno) gli ultimi due stipendi per ottenere la disoccupazione? In questi casi è sempre consigliabile farsi assistere da un professionista per non sbagliare alcuni passaggi poi determinanti per il raggiungimento dello scopo. Sarà necessario inviare una diffida di pagamento scritta al datore di lavoro fornendo un termine per l'adempimento; una volta scaduto il termine si potrà presentare la lettera di dimissioni specificando la giusta causa di dimissioni (spiegando dunque perché tali dimissioni sono da considerarsi involontarie). Fatto ciò ci si dovrà recare presso la DTL o il centro per l'impiego per convalidare le proprie dimissioni (e per compilare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro), dopodiché si potrà presentare all'INPS, in via telematica, tramite il PIN che vi verrà fornito dall'ente, la domanda per l'ottenimento dell'indennità di disoccupazione. Attenzione! L'INPS eroga la prestazione solo nel caso in cui la giusta causa di dimissioni sia riconosciuta dal datore di lavoro (che dovrà pagarvi anche l'indennità sostitutiva del preavviso): si potrà raggiungere un compromesso con il datore di lavoro (io lavoratore non pretendo l'indennità sostitutiva del preavviso tu datore riconoscimi la giusta causa) oppure si potrà presentare ricorso al Giudice del Lavoro (causa spesso molto veloce e di pronta soluzione): in tal caso l'INPS erogherà la disoccupazione non alla fine della causa (che per quanto veloce almeno 4 mesi passano), ma nel momento in cui faremo avere all'ente copia del ricorso depositato (ben prima, quindi). Alla fine dell'iter processuale bisognerà semplicemente comunicare all'ente il buon esito della causa. Premetto che sono molto rari i casi in cui il datore di lavoro si oppone al riconoscimento della giusta causa: è inutile e dispendioso per l'impresa, che verrebbe probabilmente condannata al pagamento delle spese legali al termine della vicenda (aggravando ulteriormente il suo debito). E per quel che riguarda gli stipendi non pagati ed il TFR? Possono aprirsi varie strade, alcune molto semplici altre più complesse, ma si può affermare che il TFR e le ultime tre mensilità, se si è seguiti da un operatore del diritto, si riusciranno in ogni caso a recuperare. La prima e più veloce delle vie è quella di trovare un accordo con il datore di lavoro. La seconda è quella di ottenere un titolo esecutivo (una sentenza che condanna il datore a pagarvi o un decreto ingiuntivo) e pignorare i beni dell'impresa. Ma se i beni dell'impresa non sono sufficienti? Spesso le imprese hanno forma di S.r.l. ed a volte i beni della stessa possono già esser stati pignorati o ipotecati da altri creditori, o più semplicemente l'impresa è stata costruita in maniera tale da impedire ad eventuali creditori di soddisfare il proprio credito attraverso pignoramenti (gli immobili sono in affitto, i veicoli sono vecchissimi e le apparecchiature in comodato d'uso da altra società). Che cosa può fare il lavoratore in questi casi? Fortunatamente, anche in tal caso, l'INPS fornisce uno strumento molto utile: il Fondo di Garanzia. A determinate condizioni e dopo aver espletato determinate attività, infatti, questo fondo, gestito dall'INPS, erogherà al lavoratore il TFR non versato dal datore nonché le ultime tre mensilità non pagate dalla data delle dimissioni (o del licenziamento). Tale strumento è utilizzato soprattutto nel caso in cui l'impresa fallisca, ma è utilizzabile anche nel caso in cui l'impresa non possa fallire: sarà necessario munirsi di un titolo esecutivo (sentenza o decreto ingiuntivo) e tentare un pignoramento (pignoramento ovviamente negativo, cioè non andato a buon fine: in caso contrario il nostro credito sarà soddisfatto dalla vendita dei beni dell'impresa); a questo punto sarà necessario presentare istanza di fallimento dell'impresa: che l'impresa venga dichiarata fallita o meno, a questo punto si avranno le carte in regola per poter accedere al fondo di garanzia per ottenere il pagamento di TFR e ultime tre mensilità. A proposito di queste ultime è bene aprire una piccola parentesi: l'INPS eroga le ultime tre mensilità purché ricomprese nei dodici mesi precedenti il deposito del ricorso in Tribunale, perciò è importante non far trascorrere troppo tempo per mettersi in moto (si consideri che, se ad esempio ci siamo dimessi il 31 Maggio 2016, ed il datore non ci ha pagato le mensilità di Marzo e Aprile, dovremmo presentare ricorso entro e non oltre il primo Marzo 2017). E' bene sapere che l'ente erogherà le mensilità ed il TFR, ma non vi risarcirà tutte le spese sostenute in precedenza: avendo le buste paga in mano si potrà procedere presentando ricorso per Decreto Ingiuntivo (veloce ed più economico di una causa ordinaria), ma se il datore di lavoro non le ha consegnate allora sarà necessario intraprendere una normale causa di lavoro (più lunga, più complessa e più costosa). E' però possibile utilizzare altro strumento, quello della diffida accertativa presso la DTL (la quale non presenta costi). La Direzione Territoriale del Lavoro, infatti, previa denuncia del lavoratore, a mezzo del suo servizio ispettivo, potrà, alla fine del proprio iter, emanare un provvedimento (la diffida accertativa) costituente titolo esecutivo: tale strumento presenta però due problemi. Prima ho detto che l'INPS eroga le ultime tre mensilità purché ricomprese nei dodici mesi precedenti al deposito del ricorso in Tribunale: nei casi in cui è richiesto l'intervento della DTL, sebbene il risultato ottenuto abbia la stessa valenza di quello ottenibile presentando ricorso in Tribunale (la sentenza e la diffida accertativa sono entrambe titoli esecutivi, perciò identici ai fini che ci interessano), bisogna sapere che il deposito della richiesta di intervento (o la denuncia) fatta alla Direzione Territoriale del Lavoro, non ha gli stessi effetti del deposito del ricorso in Tribunale; difatti, il Fondo di Garanzia non erogherà le ultime tre mensilità ricomprese nei dodici mesi precedenti alla presentazione dell'istanza presso la DTL, bensì, quelle ricomprese nei dodici mesi che precedono la presentazione della domanda di intervento del Fondo di Garanzia. E' una differenza sottile, ma di fondamentale importanza. Spesso i tempi per l'ottenimento della diffida accertativa sono abbastanza lunghi (a causa, per esempio, del tentativo di conciliazione e dei fatti ad esso attinenti): si consideri, inoltre, che le pratiche sono trattate dalla DTL in ordine di arrivo, per cui, a causa del sovraccarico di lavoro a cui tale ente è sottoposto, si rischia di ottenere il provvedimento di diffida accertativa dopo circa 6-8 mesi dalla presentazione dell'istanza: considerato che per poter accedere al Fondo di Garanzia, sarà poi necessario tentare un pingnoramento e presentare istanza di fallimento, unitamente al tempo che si perde all'inizio per tentare una soluzione amichevole con il datore, si rischia di sforare l'anno e risulterà tutto inutile, fatto salvo il TFR (che verrà comunque erogato dal Fondo di Garanzia). Dunque che fare? a) Nel caso in cui il datore non avesse pagato TFR e qualche mensilità, e ci si è dimessi per giusta causa, è consigliabile procedere con ricorso per D.I. (o con causa ordinaria in assenza di buste paga); b) se il datore si è impegnato a pagare tutte le mensilità, ma si rifiuta di versare il TFR non consegnando la busta paga relativa a quest'ultimo, si potrà tranquillamente adire la DTL per ottenere il titolo esecutivo necessario, risparmiando così qualcosina. Dott. Riccardo Giroldini Mi appresto a scrivere oggi un articolo su un tema poco conosciuto, ma che ha, invece, una grandissima rilevanza pratica: i reati commessi attraverso l'utilizzo dei cosiddetti social network (Facebook, Twitter, Linkedin, Google +, Instagram e altri a me sconosciuti), piattaforme di comunicazione globale ormai da tutti utilizzate per comunicare e condividere con gli altri idee, pensieri ed opinioni. Ognuno di noi può, attraverso un semplice clik, condividere una frase sul proprio "profilo", commentare i "post" altrui oppure semplicemente mettere il "like" o "mi piace" a pensieri e commenti di amici e non. Un primo chiarimento è d'obbligo, bisogna infatti sapere che Facebook è considerato, da giudici e magistrati, come una piazza. Non c'è differenza, quindi, tra lo scrivere un post sulla propria bacheca (o su quella di amici oppure su un gruppo) e il recarsi in piazza con un megafono incominciando ad urlare il proprio pensiero. "Licenziata perché offendeva il datore di lavoro su Facebook", "Condannato per aver offeso la fidanzata su Twitter", "Dovrà rispondere di Stalking l'uomo che commentava ossessivamente i post di una sconosciuta", "Molestatore sessuale su Facebook": innumerevoli le notizie che leggiamo giornalmente senza darci il giusto peso. ATTENZIONE A CIO' CHE SCRIVETE!!! DIFFAMAZIONE (art. 595 c.p.): La situazione più comune è quella della frase offensiva rivolta ad una determinata persona in un commento o in un post. Offendere l'onore o il decoro di qualcuno può costituire ingiuria (meno grave ed in via di depenalizzazione) o diffamazione (più grave). Se ti insulto in una discussione a due si tratta di ingiuria, se invece lo faccio di fronte ad altre persone si tratterà di diffamazione. Se ciò avviene su Facebook la diffamazione sarà aggravata in quanto commessa a mezzo stampa, pena la reclusione da sei mesi a tre anni e multa non inferiore a 516 euro. Eh già, perché la Corte di Cassazione, con una recente sentenza (n. 24431/2015), ha stabilito che Facebook è equiparabile ad un mezzo stampa (giornali, TV ecc...). Un esempio che mi piace fare è quello dell'insulto al politico: di qualsiasi colore siate, con i tempi che corrono, il pensiero di maledire od insultare questo o quel capo di partito vi sarà venuto. Ebbene, quando quel pensiero diviene un "post" di Facebook si commette diffamazione! Affrontare un processo per una frase scritta e pubblicata sovrappensiero e con leggerezza sembra quasi ingiusto, ma può essere così. E' difficile credere che il politico sporga querela, ma pensiamo a mille altre situazioni in cui il destinatario delle nostre "dolci" parole non sarà una persona di fama internazionale, ma magari è il proprietario del bar sotto casa che tiene la musica alta fino a tardi o il vicino con cui non andiamo d'accordo oppure, ancora, l'ex di turno (gli esempi sono, comunque, infiniti). Vale la pena sostenere spese per migliaia di euro e rischiare di trovarsi una condanna per diffamazione per non essere riusciti a controllarsi per un momento? Ovviamente no! In certe Procure e Tribunali si è addirittura diffuso l'orientamento per cui la condivisione di un pensiero diffamatorio altrui o anche il semplice like (o "mi piace") al "post" costituirebbero concorso in diffamazione aggravata sulla scorta del fatto che, più il post diviene visibile ed apprezzato, tanto l'offesa nei confronti del destinatario della stessa aumenta. Non si condivide tale impostazione (per lo meno per quel che riguarda i "mi piace") ma meglio tenersi alla larga da un post diffamatorio. TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI PERSONALI (art. 167 Codice della Privacy): Il mondo dei social network e della condivisione mal si concilia con le regole dettate in tema di privacy. Pubblicare il n. di telefono altrui, un video o una foto in cui vi sono altre persone o veicoli in cui è visibile o comunque indicato il numero di targa, una conversazione privata o altro sono tutti comportamenti che la Corte di Cassazione o il Garante della Privacy hanno considerato fatti illeciti passibili di sanzioni penali ed amministrative, oltreché fonte di risarcimento del danno. Quando la condivisione di tali dati è finalizzata al conseguimento di un profitto per se o nel procurare ad altri un danno c'è il rischio di vedersi coinvolti in un procedimento per trattamento illecito dei dati personali, con pene che possono arrivare fino a due anni di reclusione. Sulle foto una precisazione: il consenso prestato per fare la foto non equivale a quello dato per pubblicarla. Anche se la foto non offende l'onore e il decoro della persona ritratta quest'ultima potrà comunque ottenere un provvedimento del giudice che ordinerà la rimozione della foto on line. MOLESTIE, STALKING, SOSTITUZIONE DI PERSONA ED ALTRI: I commenti a sfondo sessuale pubblicati in maniera insistente e continua sulla bacheca della vittima integrano, secondo giurisprudenza costante, condotte penalmente rilevanti: si può essere chiamati a giudizio per molestie sessuali oppure, nei casi più gravi, per atti persecutori (c.d. "stalking"). La creazione di un profilo falso potrebbe integrare il reato si sostituzione di persona previsto dall'art. 494 c.p. qualora il soggetto agente ottenga un vantaggio nel farlo. Questo "vantaggio" è però da intendersi in senso ampio, non solo, quindi, economico, ma anche non materiale (ad esempio, la semplice vanità). Altro reato configurabile è quello del vilipendio della religione (o dello stato): è difficile pensare che una collettività religiosa vi denunci per aver offeso la loro religione (cristiana, musulmana, buddista, induista ecc..), ma non è raro leggere su facebook, in discussioni con persone di fede diversa, insulti tra le parti. Quando attraverso queste insolenze si offende non solo l'onore della vittima, ma anche la religione di appartenenza di quest'ultima, si potrà esser chiamati a rispondere di diffamazione in concorso col reato di vilipendio della religione. In conclusione, ciò che mi preme sottolineare, soprattutto di questi tempi in cui il nervosismo è alle stelle per le note vicende economiche e non, è quello di "contare fino a dieci" prima di scrivere qualcosa su un social network. Non pensate di poter rimanere impuniti di fronte ad ogni vostra manifestazione di pensiero. Non scrivete in una discussione per ricevere un qualche mi piace o per sfogarvi un po con chi la pensa diversamente da voi, insultandolo in maniera più o meno grave. Mantenete un contegno, usate la testa, ricordatevi che pubblicare un post, una foto o altro su Facebook (o Instagram o Twitter o Linkedin ecc..) equivale ad attaccare la stampa di quella foto o di quel pensiero sulle bacheche ove solitamente si incollano le epigrafi e le pubblicità delle sagre di paese. Verba volant, scripta manent. Tradotto: le parole volano via, i post su Facebook un po meno, parola di polizia postale. Dott. Riccardo Giroldini
"Il padre Tizio verserà a titolo di mantenimento del figlio Caio la somma de €. xxx,xx rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Entrambe i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie relative alla salute, all'educazione e all'istruzione, che saranno previamente tra loro concordate".
Questa frase, che ritroviamo nella stragrande maggioranza delle sentenze di separazione e divorzio, risulta all'apparenza chiara e semplice, ma nella realtà non è affatto così! Ci si domanda, quindi, cosa sia ricompreso nell'assegno di mantenimento e cosa invece possa essere qualificato come spesa straordinaria. Procediamo con ordine. 1) Spese mediche: probabilmente le più enigmatiche; si premette che nemmeno i Tribunali hanno le idee chiare in materia. Le spese sanitarie ordinarie sono quelle relative alla cura "ordinaria" del figlio, cioè quella dei più comuni raffreddori, influenze e così via; i medicinali da banco fanno parte di questa categoria (es. tachipirina, oki, fluibron, mucolitici, fermenti lattici ecc.) e perciò saranno a carico del genitore collocatario che fruisce dell'assegno di mantenimento. Ma i problemi più grossi sorgono in merito alle spese mediche che devono essere preventivamente concordate fra i genitori in quanto in ambito medico, ancor più che negli altri ambiti, si dovranno distinguere le spese necessarie, cioè quelle che non abbisognano del preventivo assenso dell'altro genitore, da quelle non necessarie. Per queste ultime il mancato preventivo assenso di un genitore farà si che l'altro non possa pretendere alcunché di quanto pagato per la salute del figlio. La difficoltà più grande sarà quindi capire quali siano le spese mediche necessarie; per uno dei due genitori, ad esempio, potrà essere necessario l'apparecchio dentistico da 2.500,00 euro mentre l'altro rimarrà ammutolito all'idea di dover pagare 1.250,00 euro quando fatica a pagare l'affitto. Ebbene per risolvere questo dilemma ci danno una mano i protocolli di certi Tribunali redatti in collaborazione di associazioni di minori ed avvocati. Il più completo, a mio avviso, è quello del Tribunale di Bergamo il quale distingue le spese straordinarie necessarie da quelle non necessarie. Le spese che non necessitano il previo accordo tra i genitori sono:
2) Spese scolastiche: in tale materia è difficile poter dire cosa sia una spesa ordinaria, diciamo che il genitore collocatario potrà provvedere autonomamente all'acquisto di materiale di cancelleria durante l'anno (qualche penna o quaderno), ma per lo più le spese attinenti alla scuola dovranno essere equamente spartite fra i coniugi. Anche in tal caso bisogna però distinguere le spese necessarie da quelle non necessarie e ci serviremo anche in tal caso del Protocollo del Tribunale di Bergamo. Spese necessarie che non abbisognano dell'accordo fra i genitori:
3) Spese ricreative/ludiche/extrascolastiche: ebbene le spese ludiche non potranno definirsi ordinarie, mai comprese, quindi, nell'assegno di mantenimento, ma permane la differenza fra spese necessarie e non del Tribunale di Bergamo. Spese che non necessitano dell'accordo fra i genitori:
Fatte queste differenziazioni si rende necessaria un'ulteriore considerazione: vi sono casi in cui nelle sentenze (figlie di separazioni consensuali o meno) viene stabilito che i genitori dovranno contribuire al 50% delle spese mediche nonchè a quelle straordinarie ludiche e scolastiche. Ebbene, in taluni casi, i genitori neo-separati non baderanno al fatto che l'aggettivo "straordinarie" non si riferisca alle spese mediche, salvo poi rifiutarsi di versarle in quanto "l'amico/a separato/a non le paga". Attenzione quindi a ciò che si scrive e si concorda soprattutto in sede di separazione consensuale, perché le liti, spesso, costano più delle spese stesse. E si ripete, infine, che i figli certamente non si giovano di tali situazioni, quindi al più saggio dei genitori si consiglia di cedere un pochino qualora si tratti di somme irrisorie e ciò risulti possibile alla luce delle proprie disponibilità economiche. Il buon senso rimarrà sempre e comunque la più logica delle soluzioni. Dott. Riccardo Giroldini Sanzioni disciplinari al lavoratore: attenzione alla lettera di contestazione del datore di lavoro.16/12/2014
"Per fortuna che c'è l'art. 18" si sente dire in televisione da politici e sindacalisti politicizzati che pensano, dispiace dirlo, solo al loro tornaconto personale. Ma la realtà è ben diversa e a pagarne il prezzo è sempre chi in TV non ci va nemmeno come comparsa ad un gioco a quiz di una emittente locale.
Si assiste, infatti, ad un abuso delle sanzioni disciplinari: lettere di richiamo, multe e sospensioni si accumulano, il licenziamento diviene legittimo e le tutele, misteriosamente, scompaiono. Il dramma di ritrovarsi con due lettere di richiamo sapendo che con la terza si rischia il licenziamento rende il lavoratore non più dipendente dal datore, ma sottomesso allo stesso. Qualora questa situazione di crisi si dovesse protrarre ancora, si potrebbe diffondere un comportamento di certi datori i quali, desiderosi di licenziare un lavoratore a costo zero, potrebbero contestare allo stesso fatti mai avvenuti o manipolati in maniera tale da figurare quali violazioni del regolamento disciplinare; fatti eventualmente descritti in maniera vaga e poco comprensibile. E il lavoratore a sua difesa poco potrebbe dire, e la sanzione verrebbe applicata. E allora che fare per evitare la diffusione di tale fenomeno? Il procedimento disciplinare (variabile per tempistiche da contratto collettivo a contratto collettivo) stabilisce che il datore di lavoro deve far pervenire una contestazione scritta al lavoratore che avrà 5 giorni per presentare le sue difese. Difese che potranno essere orali o scritte (si consiglia comunque di renderle per iscritto conservandone copia). La lettera di contestazione cosa deve contenere? Cosa va controllato? Questa deve avere tre requisiti: tempestività, specificità, immutabilità. 1) Tempestività: tale requisito viene inteso in maniera molto elastica dalla giurisprudenza; la contestazione dovrebbe avvenire nell'immediatezza del fatto o comunque in tempi brevi. Se si fa riferimento a fatti di un passato remoto la relativa sanzione disciplinare sarà annullabile ma se si tratta di fatti vecchi di uno o due mesi, sarà difficile pensare di poter impugnare per esempio, una lettera di richiamo. 2) Specificità: il più importante fra i tre requisiti. La corte di cassazione è orientata in tal senso: "La contestazione di un addebito disciplinare costituisce atto eminentemente formale e, in quanto tale, deve essere chiara, completa ed inequivocabile nel suo contenuto, nè è suscettibile di successive modifiche o integrazioni nelle sue parti essenziali, e, tanto meno, di sottosintesi" (Cass. 4674/2008). La mancata indicazione di ora, luogo, parti o qualsivoglia elemento che rendano la descrizione del fatto poco chiara rappresentano una violazione del diritto di difesa del lavoratore rendendo annullabile la sanzione. Non può essere sottointeso nulla!!! 3) Immutabilità: il datore di lavoro, una volta fatta la contestazione, non può tornare sui suoi passi e contestare lo stesso fatto in maniera diversa. Le difese del lavoratore dovranno tener conto di questi tre criteri: oltre a difendersi sul merito (cioè su come i fatti siano andati realmente), sarà necessario contestare la eventuale vaghezza o tardività della lettera del datore di lavoro. Una volta che il lavoratore avrà presentato le proprie difese il datore si pronuncerà in merito alla sanzione: nel caso in cui le dichiarazioni del dipendente siano state esaurienti anche da un punto di vista giuridico, il datore potrà evitare di irrogare la sanzione, nel caso contrario, applicherà la stessa tramite comunicazione scritta che dovrà contenere necessariamente le motivazioni che lo hanno portato a non accogliere le difese del subordinato. Se tale motivazione sarà assente o carente, la sanzione sarà annullabile. Dunque che fare? Impugnare una eventuale sanzione illegittima? E' una possibilità. Tanti avranno timore nel farlo per paura di inimicarsi ancor di più l'azienda per cui lavorano. L'alternativa è quella di difendersi nel miglior modo possibile dalle contestazioni fatte dal datore per poi impugnare non le singole sanzioni, ma l'eventuale licenziamento unitamente alle sanzioni. Già, perché se il licenziamento per giusta causa è basato su di un cumulo di sanzioni disciplinari, impugnando lo stesso si potranno contestare anche le sanzioni, vincendo la causa qualora si dimostrasse l'illegittimità di queste ultime. La scelta di impugnare la singola sanzione o il licenziamento varia da caso a caso ed è una valutazione che dovrà fare il lavoratore, magari coadiuvato da un esperto del settore, in ogni caso è bene ricordarsi sempre e comunque di controllare la lettera di contestazione del datore e conservare tutto. Dott. Riccardo Giroldini
La domanda a cui si vuole rispondere è questa: il cittadino ha solo la possibilità di pagare senza l'opportunità di difendersi? La risposta, contrariamente al pensiero comune, è no. Le cartelle, infatti, sono spesso affette da vizi per mezzo dei quali è possibile chiederne l'annullamento. Quali sono dunque tali vizi? Dove cercarli? Come trovarli? Cosa controllare? 1) Anzitutto va verificata la regolarità della notifica: la cartella vi deve essere notificata personalmente nelle vostre mani; voi stessi dovrete firmare l'avvenuta notifica. Solo nel caso voi siate assenti potrà ricevere l'atto un familiare convivente o in assenza di questo il portiere del condominio. Nella relata di notifica sita in calce alla cartella (nell'ultima pagina) l'addetto alla notificazione dovrà fare menzione di tutti i passaggi che lo hanno portato, per esempio, a notificare l'atto al potiere (cioè scrivere: non trovando il signor Tizio e visto che nessun familiare convivente è stato trovato ho notificato l'atto consegnandolo a mani di: il portiere). Vi sarà poi la firma del portiere. Qualora tali passaggi non siano stati rispettati e ne sia incompleta la descrizione la notifica è invalida. Che fare? Impugnare? No!!! Impugnare significherebbe essere venuti a conoscenza dell'atto (ciò che in termini giuridici viene definita come sanatoria per raggiungimento dello scopo); e allora? In questo caso è bene non fare nulla. Quando poi Equitalia vi notificherà una intimazione di pagamento relativa alla cartella viziata, allora quell'atto sarà impugnabile per nullità dell'atto preposto. 2) In secondo luogo è bene controllare che il tributo o la cartella non si siano prescritti: I tributi locali e le sanzioni amministrative (multe comprese) si prescrivono in 5 anni, mentre i tributi erariali (IRPEF; IVA; IVS...) si prescrivono in 10 anni. Attenzione però! Sei un tributo dovuto al comune è del 2007 ma vi è stata notificata la cartella nel 2009, la prescrizione andrà calcolata dal 2009 e non dal 2007. Quindi, per esempio, qualora abbiate una cartella non pagata nel cassetto ormai da qualche anno, e vi venga notificata una intimazione di pagamento riferita a quella cartella, controllate sempre che non siano passati 5 o 10 anni a seconda del tributo dovuto! Se così fosse non dovrete pagare nulla!! 3) La cartella e l'intimazione di pagamento devono indicare gli interessi dovuti sul capitale. Ma non basta che Equitalia riporti semplicemente il totale degli interessi dovuti! Al contrario dovranno essere specificate le modalità di calcolo degli stessi con l'indicazione del tasso di interesse applicato per ogni annualità. Si ritiene infatti che il cittadino non possa compiere difficili calcoli per poter verificare eventuali abusi da parte di Equitalia. La cartella, in tal caso, sarà nulla. 4) La cartella deve contenere tutte le informazioni necessarie previste dalla legge: la causale cioè l'indicazione del tributo per cui si procede; l'intimazione al pagamento entro il termine di 60 giorni con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata; l'ente per cui equitalia opera (comuni, inps, ecc...) e l'anno del credito. Non sempre, quindi, bisogna pagare la cartella di equitalia, si pagherà solo se dovuta ed in tal caso, qualora vi fossero difficoltà nel pagamento dell'intero importo in una volta sola, sarà bene presentare istanza ad Equitalia per la rateizzazione del debito. Dott. Riccardo Giroldini |