Lasciare un lavoro al giorno d'oggi è molto difficile, ma è anche vero che non si può vivere senza soldi: che fare quindi?
Certamente la scelta è personale e varia da caso a caso, quella che si va ora descrivendo è una delle possibili strade. Ebbene, gli obiettivi a cui bisogna puntare nel momento in cui ci si decide a dimettersi sono certamente due: 1) l'indennità di disoccupazione da parte dell'INPS (quella che ora si chiama N.A.S.P.I.: acronimo per Nuova Assicurazione Sociale Per l'Impiego); 2) il recupero del credito. Procediamo con ordine; la legge è chiara: la NASPI spetta a tutti i lavoratori i quali perdono involontariamente il proprio posto di lavoro. Questo significa che tutti quei lavoratori che verranno licenziati (anche per giusta causa) e quelli a cui terminerà il contratto a tempo determinato, avranno facile accesso a tale prestazione, mentre, al contrario, chi presenterà domanda per l'accesso alla prestazione di disoccupazione dopo essersi dimesso volontariamente, riceverà dall'INPS solamente una lettera contenente il rigetto della domanda. E' dunque impossibile dimettersi ed ottenere la disoccupazione? Assolutamente no. Bisogna distinguere le dimissioni volontarie da quelle involontarie, ovvero non riconducibili ad una libera scelta del lavoratore: in parole povere, dimissioni causate da certi "comportamenti" (o inadempimenti) del datore di lavoro, come, per esempio, l'omesso pagamento della retribuzione. Non in tutti i casi, però, si potrà vantare una "giusta causa" di dimissioni: l'inadempimento del datore di lavoro deve essere grave. Non basterà, quindi, il ritardo nel pagamento di una sola mensilità: tendenzialmente, due sono sufficienti. Dunque che fare nel momento in cui il datore non mi ha versato (almeno) gli ultimi due stipendi per ottenere la disoccupazione? In questi casi è sempre consigliabile farsi assistere da un professionista per non sbagliare alcuni passaggi poi determinanti per il raggiungimento dello scopo. Sarà necessario inviare una diffida di pagamento scritta al datore di lavoro fornendo un termine per l'adempimento; una volta scaduto il termine si potrà presentare la lettera di dimissioni specificando la giusta causa di dimissioni (spiegando dunque perché tali dimissioni sono da considerarsi involontarie). Fatto ciò ci si dovrà recare presso la DTL o il centro per l'impiego per convalidare le proprie dimissioni (e per compilare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro), dopodiché si potrà presentare all'INPS, in via telematica, tramite il PIN che vi verrà fornito dall'ente, la domanda per l'ottenimento dell'indennità di disoccupazione. Attenzione! L'INPS eroga la prestazione solo nel caso in cui la giusta causa di dimissioni sia riconosciuta dal datore di lavoro (che dovrà pagarvi anche l'indennità sostitutiva del preavviso): si potrà raggiungere un compromesso con il datore di lavoro (io lavoratore non pretendo l'indennità sostitutiva del preavviso tu datore riconoscimi la giusta causa) oppure si potrà presentare ricorso al Giudice del Lavoro (causa spesso molto veloce e di pronta soluzione): in tal caso l'INPS erogherà la disoccupazione non alla fine della causa (che per quanto veloce almeno 4 mesi passano), ma nel momento in cui faremo avere all'ente copia del ricorso depositato (ben prima, quindi). Alla fine dell'iter processuale bisognerà semplicemente comunicare all'ente il buon esito della causa. Premetto che sono molto rari i casi in cui il datore di lavoro si oppone al riconoscimento della giusta causa: è inutile e dispendioso per l'impresa, che verrebbe probabilmente condannata al pagamento delle spese legali al termine della vicenda (aggravando ulteriormente il suo debito). E per quel che riguarda gli stipendi non pagati ed il TFR? Possono aprirsi varie strade, alcune molto semplici altre più complesse, ma si può affermare che il TFR e le ultime tre mensilità, se si è seguiti da un operatore del diritto, si riusciranno in ogni caso a recuperare. La prima e più veloce delle vie è quella di trovare un accordo con il datore di lavoro. La seconda è quella di ottenere un titolo esecutivo (una sentenza che condanna il datore a pagarvi o un decreto ingiuntivo) e pignorare i beni dell'impresa. Ma se i beni dell'impresa non sono sufficienti? Spesso le imprese hanno forma di S.r.l. ed a volte i beni della stessa possono già esser stati pignorati o ipotecati da altri creditori, o più semplicemente l'impresa è stata costruita in maniera tale da impedire ad eventuali creditori di soddisfare il proprio credito attraverso pignoramenti (gli immobili sono in affitto, i veicoli sono vecchissimi e le apparecchiature in comodato d'uso da altra società). Che cosa può fare il lavoratore in questi casi? Fortunatamente, anche in tal caso, l'INPS fornisce uno strumento molto utile: il Fondo di Garanzia. A determinate condizioni e dopo aver espletato determinate attività, infatti, questo fondo, gestito dall'INPS, erogherà al lavoratore il TFR non versato dal datore nonché le ultime tre mensilità non pagate dalla data delle dimissioni (o del licenziamento). Tale strumento è utilizzato soprattutto nel caso in cui l'impresa fallisca, ma è utilizzabile anche nel caso in cui l'impresa non possa fallire: sarà necessario munirsi di un titolo esecutivo (sentenza o decreto ingiuntivo) e tentare un pignoramento (pignoramento ovviamente negativo, cioè non andato a buon fine: in caso contrario il nostro credito sarà soddisfatto dalla vendita dei beni dell'impresa); a questo punto sarà necessario presentare istanza di fallimento dell'impresa: che l'impresa venga dichiarata fallita o meno, a questo punto si avranno le carte in regola per poter accedere al fondo di garanzia per ottenere il pagamento di TFR e ultime tre mensilità. A proposito di queste ultime è bene aprire una piccola parentesi: l'INPS eroga le ultime tre mensilità purché ricomprese nei dodici mesi precedenti il deposito del ricorso in Tribunale, perciò è importante non far trascorrere troppo tempo per mettersi in moto (si consideri che, se ad esempio ci siamo dimessi il 31 Maggio 2016, ed il datore non ci ha pagato le mensilità di Marzo e Aprile, dovremmo presentare ricorso entro e non oltre il primo Marzo 2017). E' bene sapere che l'ente erogherà le mensilità ed il TFR, ma non vi risarcirà tutte le spese sostenute in precedenza: avendo le buste paga in mano si potrà procedere presentando ricorso per Decreto Ingiuntivo (veloce ed più economico di una causa ordinaria), ma se il datore di lavoro non le ha consegnate allora sarà necessario intraprendere una normale causa di lavoro (più lunga, più complessa e più costosa). E' però possibile utilizzare altro strumento, quello della diffida accertativa presso la DTL (la quale non presenta costi). La Direzione Territoriale del Lavoro, infatti, previa denuncia del lavoratore, a mezzo del suo servizio ispettivo, potrà, alla fine del proprio iter, emanare un provvedimento (la diffida accertativa) costituente titolo esecutivo: tale strumento presenta però due problemi. Prima ho detto che l'INPS eroga le ultime tre mensilità purché ricomprese nei dodici mesi precedenti al deposito del ricorso in Tribunale: nei casi in cui è richiesto l'intervento della DTL, sebbene il risultato ottenuto abbia la stessa valenza di quello ottenibile presentando ricorso in Tribunale (la sentenza e la diffida accertativa sono entrambe titoli esecutivi, perciò identici ai fini che ci interessano), bisogna sapere che il deposito della richiesta di intervento (o la denuncia) fatta alla Direzione Territoriale del Lavoro, non ha gli stessi effetti del deposito del ricorso in Tribunale; difatti, il Fondo di Garanzia non erogherà le ultime tre mensilità ricomprese nei dodici mesi precedenti alla presentazione dell'istanza presso la DTL, bensì, quelle ricomprese nei dodici mesi che precedono la presentazione della domanda di intervento del Fondo di Garanzia. E' una differenza sottile, ma di fondamentale importanza. Spesso i tempi per l'ottenimento della diffida accertativa sono abbastanza lunghi (a causa, per esempio, del tentativo di conciliazione e dei fatti ad esso attinenti): si consideri, inoltre, che le pratiche sono trattate dalla DTL in ordine di arrivo, per cui, a causa del sovraccarico di lavoro a cui tale ente è sottoposto, si rischia di ottenere il provvedimento di diffida accertativa dopo circa 6-8 mesi dalla presentazione dell'istanza: considerato che per poter accedere al Fondo di Garanzia, sarà poi necessario tentare un pingnoramento e presentare istanza di fallimento, unitamente al tempo che si perde all'inizio per tentare una soluzione amichevole con il datore, si rischia di sforare l'anno e risulterà tutto inutile, fatto salvo il TFR (che verrà comunque erogato dal Fondo di Garanzia). Dunque che fare? a) Nel caso in cui il datore non avesse pagato TFR e qualche mensilità, e ci si è dimessi per giusta causa, è consigliabile procedere con ricorso per D.I. (o con causa ordinaria in assenza di buste paga); b) se il datore si è impegnato a pagare tutte le mensilità, ma si rifiuta di versare il TFR non consegnando la busta paga relativa a quest'ultimo, si potrà tranquillamente adire la DTL per ottenere il titolo esecutivo necessario, risparmiando così qualcosina. Dott. Riccardo Giroldini |