Le discussioni tra genitori sul mantenimento del figlio sono causa di vari conflitti tra gli stessi che spesso finiscono in Tribunale. Chi paga il dopo scuola? Chi paga i vestiti? Chi paga la mensa scolastica? Ed il trasporto? Mille e più sono le fonti di litigio e la poca chiarezza in materia non aiuta certo a mantenere un rapporto cordiale che tanto gioverebbe alla crescita ed alla salute psicofisica del figlio. Sembra assurdo ma ogni Tribunale ha le sue regole, così come gli avvocati, primi consiglieri dei propri clienti, hanno opinioni diverse su cosa debba o non debba essere incluso nell'assegno di mantenimento e cosa debba intendersi, invece, per spesa straordinaria. E la vittima, mi preme sottolinearlo, è sempre il figlio, vessato dai continui litigi dei genitori che troppo spesso riversano nei suoi confronti la rabbia nei confronti dell'altro genitore. Avevo già parlato del tema in un precedente articolo che potete leggere QUI, in cui avevo tentato di fare un po di chiarezza in questo marasma di diverse opinioni. La soluzione all'incertezza può trovarsi solo a mezzo di un accordo tra tutti gli operatori del diritto che sia volto a definire preventivamente cosa rientri o meno nell'assegno di mantenimento: e così il Consiglio Nazionale Forense e la Corte d'Appello di Milano, in collaborazione con le associazioni del settore, hanno elaborato due distinti documenti, pressoché identici nei contenuti, contenenti le linee guida da seguire in materia. In buona sostanza sono stati prodotti degli elenchi in cui si descrivono quali siano le spese extra rispetto all'assegno di mantenimento da dividersi tra i genitori con o senza il previo consenso di entrambe. Interessante il fatto che, per quel che riguarda le spese straordinarie da concordarsi tra i genitori (es. corso di musica), qualora uno dei genitori chieda per iscritto (anche con un messaggio whatsapp) all'altro se concorda o meno con la spesa da sostenere, è previsto che, in caso di mancata risposta entro un determinato termine (20 giorni per il CNF e 10 giorni per la Corte d'Appello di Milano), la spesa si intenderà concordata e sarà onere del genitore che col silenzio pensava semplicemente di ignorare la domanda, partecipare alla spesa per la quota del 50%. Chi tace acconsente insomma! Ecco, quindi, gli elenchi elaborati dal Consiglio Nazionale Forense: SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare; prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio). SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesto l'accordo tra i genitori: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato; spese protesiche; spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori." Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: 1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni; frequenza del conservatorio o scuole formative; master e specializzazioni post universitari; frequentazione del conservatorio o di scuole formative; spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola; servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza; viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio; corsi per l'apprendimento delle lingue straniere; 2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. 3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica; 4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. 5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. Come si può notare, non sono certo poche le spese già incluse nell'assegno di mantenimento, per cui, nel momento in cui si andrà a determinare la misura dello stesso, dovrà tenersi conto di tutto ciò e delle concrete esigenze del figlio. Se tali linee guida verranno seguite anche dai Tribunali, ci saranno meno litigi e ciò non potrà far altro che giovare a tutti quanti, in primis ai figli. Polesella, 09.05.2018 Avv. Riccardo Giroldini |