Dopo l'ultimo discorso del Presidente del Consiglio dei Ministri si ha come l'impressione che vi sia stato un inasprimento delle pene nei confronti di chi non rispetta le prescrizioni in materia di Covid-19. Tuttavia così non è, o meglio, se si guarda solo il portafoglio forse è così. La sanzione viene infatti depenalizzata (non è più reato) ed avrà effetto retroativo (verrà applicata anche a tutti quelli che sono già stati "pizzicati" a girovagare senza motivo valido). Tuttavia al posto dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenta fino a 206 euro è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3000 euro. Se l'infrazione è compiuta con l'utilizzo di un veicolo la sanzione è aumentata fino ad un terzo (e quindi da 533 a 4.000,00 euro). I denunciati della prima ora saranno invece costretti a pagare una somma pari ad € 200,00 (la metà del minimo). Nessun reato e sanzione leggermente inferiore all'ammenda prevista dall'art. 650 del codice penale. Potrà non sembrare corretto ma immaginatevi il lavoro immane che avrebbero dovuto affrontare le Procure della Repubblica (dovendo contestare migliaia e migliaia di reati) e quanto arebbero rallentato il loro lavoro i Tribunali (trovanosi di fronte altrettante migliaia di opposizioni ai Decreti penali di condanna inviati dalle Procure). Le attività invece, oltre alla sanzione pecuniaria, saranno costrette a chiudere l'attività da 5 a 30 giorni. Nel caso in cui si venisse "beccati" più di una volta le sanzioni pecuniarie, dalla seconda violazione, sono raddoppiate (da €. 800 a €. 6.000 o da €. 1.066 a €. 8.000 nel caso in cui si utilizzi un veicolo) e la sanzione della chiusura dell'attività è pari a 30 giorni (non più da 5 a 30). Sarà il Prefetto a decidere la sanzione applicabile nel caso concreto tra i minimi ed i massimi sopra indicati. Le Regioni potranno introdutrre regole diverse sulla base dell'andamento epidemiologico nei loro territori, senza che tuttavia tali misure possano incidere sulle attività produttive essenziali/strategiche. E' fatto altresì divieto ai Sindaci di adottare ordinanze che contrastino con le misure statali o, se previste, regionali. In ultimo, allego di seguito il testo del Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed il nuovo modello di autocertificazione che dovrà essere utilizzato. Avv. Riccardo Giroldini
I - COSA POSSO O NON POSSO FARE? Emergenza Coronavirus: siamo stati catapultati in questa spiacevolissima situazione così in fretta che sorgono tanti dubbi su cosa sia possibile o non sia possibile fare. Faccio sin da subito una premessa, è necessario stare a casa il più possibile e quando si ha un dubbio la scelta su cosa fare deve essere sempre la stessa: stare a casa. Detto ciò proviamo ad analizzare più a fondo la questione; le motivazioni per cui è possibile spostarsi da casa propria (e non dal proprio Comune di residenza, come si sentiva alla TV tre giorni fa) sono tre e le conosciamo tutti: 1) lavoro; 2) salute; 3) comprovate situazioni di necessità. I dubbi sorgono su cosa siano queste comprovate situazioni di necessità. Una prima spiegazione tecnica arriva dalla Direttiva del Ministero dell'Interno (successiva al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) la quale afferma che: "in sostanza, devono essere identificate in quelle ipotesi in cui lo spostamento è preordinato allo svolgimento di un'attività indispensabile per tutelare un diritto primario non altrimenti efficacemente tutelabile". Ma in parole povere, cosa posso fare? Girano vademecum che permettono di fare la passeggiata (con o senza il proprio cane), fare una corsa, andare a fare la spesa. Al TG dicono una cosa, sui giornali nazionali un'altra, sui quotidiani locali un'altra ancora. Questo accade anche perchè i Prefetti sparsi sul territorio nazionale danno indicazioni diverse gli uni dagli altri su cosa appaia possibile fare o no (spesso sulla scorta di situazioni più meno gravi all'interno della provincia di competenza), a volte cambiando le indicazioni fornite da loro stessi man mano che i contagi aumentano. A mio avviso, per stare sul sicuro, conviene proprio non uscire di casa se non per fare la spesa, che va fatta nel proprio Comune di residenza o, in caso di Comuni di grandi dimensioni, nei market più vicini a casa propria. Lo scopo della norma giuridica che mi consente di spostarmi solo per motivi di necessità è, infatti, quello di evitare contatti ed altresì, a mio parere, quello di evitare inutili occasioni di incontro tra persone residenti in paesi diversi. Se, per esempio, dovesse in futuro evidenziarsi la presenza di un focolaio a Polesella, perchè oggi dovrebbe essermi permesso andare a fare la spesa in un supermercato di Rovigo, con il rischio di diffondere anche il virus oltre i confini del Comune di residenza? E se il market del mio paese è poco fornito o ha i prezzi troppo alti? Pazienza, ci si deve accontentare di quel che si trova e dei prezzi offerti. E per quel che attiene la possibilità di fare passeggiate o fare un po di moto all'aria aperta? a prima domanda da farsi è se la passeggiata possa inquadrarsi come una situazione di necessità e quindi se sia un'attività indispensabile per tutelare un diritto primario non altrimenti efficacemente tutelabile. E' davvero necessario uscire? E' una questione di interpretazione della norma giuridica. Il benessere psicofisico è certamente importante e non serve che spieghi quanto serva fare un po di moto, tuttavia si pensi che a Codogno stanno igenizzando le strade principali e che probabilmente molti di voi sono in grado di seguire un video su youtube di un qualsiasi personal trainer e fare quello che serve per mantenersi attivi nel proprio salotto (a Polesella la palestra locale fornisce su richiesta programmi ai propri iscritti per allenarsi a casa). Il Prefetto di Rovigo (ma così è a livello nazionale) afferma che la passeggiata o lo sport all'aperto non sono vietati ma FORTEMENTE SCONSIGLIATI. Tuttavia su Polesine24.com, in un articolo dove vengono riprese le parole del Prefetto, si intuisce che alla domanda sulla possibilità di fare o meno passeggiate il Prefetto Dott.ssa De Luca ha risposto affermando che " L'interpretazione più diffusa è che una corsa fatta da soli, così come una passeggiata, non sia vietata ". Questa frase è importante perchè si parla di "interpretazione" della disposizione legislativa che consente gli spostamenti nei tre casi sopra indicati. Per stessa ammissione del Prefetto, quindi, esistono diverse interpretazioni, alcune consentono la passeggiata, altre no. La più diffusa oggi, a quanto pare, la consente. Ma domani? E se i militari accertatori al controllo non la dovessero pensare così? Se i contagi dovessero aumentare ancora? In Liguria si leggono notizie per le quali la passeggiata si può fare ma solo con certificato del medico curante che ne attesti la necessità (si pensi all'anziano con qualche problema cardio-circolatorio). E quindi? Quindi è mia personale opinione che dovreste stare in casa sempre e che, diversamente, potreste essere i primi a vedervi contestato il reato di cui all'art. 650 c.p. per essere usciti a fare una passeggiata o un po di sport, anche se soli. E per far fare i bisogni al cane? Ieri dopo una conferenza con il Prefetto, il Sindaco di Polesella Leonardo Raito ha affermato che l'indicazione è quella che sia possibile uscire con il cane solo se non si disponga di un cortile ove fargli fare i bisogni, ma solo nelle vicinanze della propria abitazione (suggerirei non più di 50-100 metri). Sono consapevole che quanto scritto sia diverso da quanto si può leggere altrove, ma considerate che normalmente, per capire la reale portata di una norma giuridica (la sua interpretazione in relazione al caso concreto), bisogna aspettare che i primi Giudici si pronuncino su come vada applicata: in questo caso, però, non c'è tempo. Fatevi una domanda, se domani vi contestano il reato di cui all'art. 650 c.p. per una passeggiata e decidiate di opporvi al decreto penale di condanna che vi arriverà, cosa deciderà il Giudice (presumibilmente non prima di un paio di anni da oggi, viste le tempistiche della Giustizia) se questa infezione dovesse aggravarsi ancor di più in futuro? Meglio evitare e stare a casa, o sbaglio? II - COSA RISCHIO IN CONCRETO? La sanzione prevista non è semplicemente amministrativa, come una multa per eccesso di velocità, non si risolve tutto con il pagamento. Si tratta di un reato penale che prevede l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 206 euro. Pagando l'ammenda di €. 206 rimane il reato sulla vostra "fedina" penale (o meglio certificato penale), con tutte le conseguenze del caso. Per eliminare questa spiacevole conseguenza c'è la possibilità di opporsi (entro 15 giorni dalla ricezione) al decreto penale di condanna che vi sarà notificato per chiedere di essere ammessi all'istituto dell'oblazione. Se il Giudice presta l'assenso, pagando la somma di €. 103,00 l'illecito penale si trasforma in illecito amministrativo (il reato si estingue e la fedina penale rimane "pulita"). Ovviamente tale procedura comporta il doversi sobbarcare le spese legali per poter avviare e concludere tale procedura. Come vedete rimanendo a casa si evitano molti problemi e quindi perchè rischiare? Avv. Riccardo Giroldini |